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Ordinanza — n. 1195/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the appellant lacked standing to challenge the lower court's judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1195/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant lacked the legal standing to challenge the judgment. The appellant, Salvatore Scava, personally submitted the request but was found to be an unauthorized subject under the relevant procedural code. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks the legal standing required to challenge the contested decision.

Parole chiave

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lack of standing inadmissible appeal legal standing procedural requirements court costs criminal procedure unauthorized subject patrocinio obbligatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.p.
Art. 60 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAVA SALVATORE nato a TORRE DEL GRECO il 03/03/1979 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22506/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato; Ritenuto il ricorso inammissibile perché presentato da soggetto non legittimato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.