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Ordinanza — n. 1194/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive, ordering costs against the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1194/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a judgment on liability, but the court found the grounds merely repetitive of lower court assessments and too generic to engage with the original reasoning. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces censure already adequately evaluated by the trial judges or is generic and does not confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive censure procedural costs Cassa delle ammende imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILALI ERVIN nato il 04/07/1982 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22497/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perchè generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.