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Ordinanza — n. 1192/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1192/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1192/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VAPORE COSIMO nato a TARANTO il 01/08/1990 CALO' ANTONIO nato a TARANTO il 11/02/1966 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22466/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p; Esaminati i motivi dei ricorsi, relativo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio;; Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge e, comunque, perché generici; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.

Regesto Legislator

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art. 599 bis c.p; Ordinanza — n. 1192/2026 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22466/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p; Esaminati i motivi dei ricorsi, relativo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio;; Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge e, comunque, perché generici; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione anticipo delle spese allegazioni insufficientemente motivate recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VAPORE COSIMO nato a TARANTO il 01/08/1990 CALO' ANTONIO nato a TARANTO il 11/02/1966 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22466/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p; Esaminati i motivi dei ricorsi, relativo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio;; Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge e, comunque, perché generici; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.