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Ordinanza — n. 1191/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1191/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1191/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORINO COSIMO nato a TARANTO il 07/06/1995 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22465/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. (condanna per i reati previsto dagli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990- 23 I. n. 110 del 1975); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e, comunque, perché generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.

Regesto Legislator

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art. 599 bis c.p; Ordinanza — n. 1191/2026 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22465/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. (condanna per i reati previsto dagli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990- 23 I. n. 110 del 1975); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e, comunque, perché generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti infrazione alla legge sulle armi dipendenza da sostanze stupefacenti parità delle armi porto abusivo di armi sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis c.p
22465/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORINO COSIMO nato a TARANTO il 07/06/1995 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22465/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. (condanna per i reati previsto dagli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990- 23 I. n. 110 del 1975); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e, comunque, perché generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.