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Ordinanza — n. 1189/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug conviction as arguments are generic and already evaluated by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1189/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Leserri Michele and Riccardo Riccaro inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to recognize specific elements of the offense and underestimated the intent required for the conviction. The court rejected these claims because they merely repeated criticisms already addressed by the appellate judges and lacked specific engagement with the factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Appeals are inadmissible if they are merely reproductive of censure already evaluated by the court of first instance and do not specifically confront the motivation of the judgment.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeals generic arguments intent requirement Cassa delle ammende imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
22425/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.r. n. 309 del 1990); la memoria difensiva; Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LESERRI MICHELE nato a CERIGNOLA il 17/12/1988 PUGLIESE RICCARDO nato a CERIGNOLA il 27/07/1992 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22425/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.r. n. 309 del 1990); la memoria difensiva; Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. indicato, alle circostanze attenuanti generiche, alla entità della pena inflitta, al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza del dolo;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenze di merito con le quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 202