Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court misclassified the facts under Article 341 bis of the Penal Code instead of Article 337. The court rejected this claim because the appeal was generic, failed to confront the specific reasoning of the appellate judgment, and merely sought a different evaluation of evidence already assessed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 341 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic, merely reproduces censure already adequately evaluated by the court of first instance, and does not substantively confront the specific reasoning of the contested judgment.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRULLI ANTONIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 21/03/1994 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22423/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla esatta qualificazione giuridica dei fatti e alla loro riconducibilità al diverso reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen.;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prova e ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perchè generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 n vembre 2025.