Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime in Article 393 of the Penal Code, arguing against the assessment of evidence, sentencing, and the lack of generic mitigating circumstances or the non-punishability cause in Article 131 bis. The court rejected these grounds because they were generic, failed to confront the lower court's reasoning, and merely reproduced censure already adequately evaluated by the judges of record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it is merely a reproduction of censure already evaluated by the lower court, is substantively aimed at soliciting a different evaluation of evidence, and is generic with respect to the motivation of the contested judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTILLO NUNZIO nato a GRASSANO il 26/10/1968 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22413/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 393 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.