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Ordinanza — n. 1186/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses generic appeal regarding criminal liability judgment for lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1186/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Esposito's appeal against the Perugia Court of Appeal's criminal liability judgment inadmissible. The appellant argued for a review of the judgment based on criminal responsibility, but the court found the grounds entirely generic and lacking in specificity. Consequently, the appeal was rejected, and Esposito was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 366 c.p.c.: An appeal must be specific and substantiated; generic arguments without concrete legal grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability appeal inadmissible grounds generic arguments procedural costs Cassa delle ammende imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
22390/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto previsto dall'art. 73 d.P.R.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIOVANNI nato a CASAL DI PRINCIPE il 08/10/1968 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22390/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.