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Ordinanza — n. 1183/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1183/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1183/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMMASI ANTONIA nato a MELENDUGNO il 10/08/1962 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22380/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen.; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

Regesto Legislator

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art. 341 bis cod. pen; Ordinanza — n. 1183/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità sanzione disciplinare oltraggio alla corte reati contro i doveri d'ufficio e professionali minaccia all'ordine pubblico espressioni sconvenienti

Disposizioni normative citate

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art. 341 bis cod. pen
22380/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMMASI ANTONIA nato a MELENDUGNO il 10/08/1962 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22380/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen.; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti ad una diversa valutazione delle prove e ad una non consentita nuova ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.