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Ordinanza — n. 1182/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1182/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1182/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONE IGOR nato a LECCE il 07/12/1966 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22356/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, d.p.r. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio dì responsabilità, alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1182/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. 22356/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, d.p.r. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio dì responsabilità, alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti precedenti penali rilevanti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti inadempimento reiterato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONE IGOR nato a LECCE il 07/12/1966 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22356/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, d.p.r. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio dì responsabilità, alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti ad una diversa valutazione delle prove e ad una non consentita nuova ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 nov bre 2025