Ordinanza — n. 1181/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZILOTTI DONATO CLAUDIO nato a OSTUNI 11 16/02/1984 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22355/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove quanto al delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto ad una diversa valutazione delle prove e ad una non consentita nuova ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perchè generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 1181/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZILOTTI DONATO CLAUDIO nato a OSTUNI 11 16/02/1984 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22355/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove quanto al delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto ad una diversa valutazione delle prove e ad una non consentita nuova ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perchè generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.