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Ordinanza — n. 1180/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being generic and repetitive of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1180/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without reaching the merits of the criminal case. The appellant argued against the conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code and requested benefits under Article 131 bis, but the court found the arguments merely repetitive of the appellate court's already evaluated evidence. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific grounds distinct from the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the lower court's decisions or are too generic to confront the specific reasoning of the judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds rejection Article 385 Penal Code Article 131 bis non-punishability generic arguments dismissal Cassa delle ammende Italian Supreme Court procedure inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
22353/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); q Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, alla causa di non punibilità di cui all'art.
Art. 131 bis cod. pen.
pen.); q Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
22353/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); q Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, alla causa di non punibilità di cui all'art.
art. 131 bis cod. pen
pen.); q Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIENA LUCIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 10/08/1990 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22353/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); q Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., alla ritenuta recidiva, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di ogni altro beneficio di legge, alla sostituzione della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti ad una diversa valutazione delle prove e ad una non consentita nuova ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 20