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Ordinanza — n. 1178/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1178/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1178/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIANNA IGNAZIO nato a PARTINICO il 06/11/1957 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22339/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, al mandato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1178/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti attenuazione della pena dipendenza da sostanze indennizzo per carcerazione preventiva gravi addebiti penali spese per le indagini
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIANNA IGNAZIO nato a PARTINICO il 06/11/1957 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22339/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, al mandato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti ad una diversa valutazione delle prove e ad una non consentita nuova ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.