Italian Court dismisses appeal for generic lack of sentence substitution due to merit court's adequate evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Davide Papa inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a substitution of the sentence, but the court found the grounds merely repetitive of the lower court's already evaluated criticisms and too generic to engage with the original judgment's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide specific, distinct arguments against the substantive decision made by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the lower court's evaluation or are too generic to confront the specific motivation of the contested judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA DAVIDE (MISURA) nato a ERICE il 08/06/1986 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22335/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.) Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata sostituzione della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perchè generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ovembre 2025.