Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise grounds in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because specific grounds were not properly raised during the appellate proceedings. The appellant argued for various mitigating circumstances and procedural errors, but the court found these arguments merely repetitive of issues already evaluated by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be based on new grounds not previously examined; generic arguments or mere reproductions of lower court censure render an appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAMERRA INES nato a CASARANO il 20/07/1994 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22320/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.) Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del processo e quello già giudicato, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla dosimetria della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché non dedotti in appello (motivo 5) e, comunque, perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti ad una diversa valutazione delle prove e ad una non consentita nuova ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 20