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Ordinanza — n. 1174/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1174/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1174/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAUTOUIL AZIZ (CUI 05G53E0) nato il 28/09/1988 avverso la sentenza del 16/05/2025 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22314/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss cod. proc. pen; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento all'imputato del potere di proporre ricorso in cassazione; Ritenuti i motivi non consentiti dalla legge (il primo) e manifestamente infondato (il secondo); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1174/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. 22314/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss cod. proc. pen; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento all'imputato del potere di proporre ricorso in cassazione; Ritenuti i motivi non consentiti dalla legge (il primo) e manifestamente infondato (il secondo); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione riscossione di pene pecuniarie sanzioni penali errore nella commisurazione della pena remissione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAUTOUIL AZIZ (CUI 05G53E0) nato il 28/09/1988 avverso la sentenza del 16/05/2025 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22314/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss cod. proc. pen; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento all'imputato del potere di proporre ricorso in cassazione; Ritenuti i motivi non consentiti dalla legge (il primo) e manifestamente infondato (il secondo); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.