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Ordinanza — n. 1173/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and non-contradictory to lower court's detailed reasoning on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1173/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the finding of recidivism, but the court noted these claims merely reproduced criticisms already adequately evaluated by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because the arguments were too general to meaningfully confront the specific reasoning provided in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of criticisms already evaluated by the lower court or are too generic to confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds recidivism challenge Cassazione procedure procedural costs lower court reasoning mitigating circumstances recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGATI DOMENICO nato a CATANIA il 11/02/1979 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22313/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla ritenuta recidiva; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.