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Ordinanza — n. 1170/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1170/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1170/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGI SEBASTIANO DANILO nato a CATANIA il 20/08/1974 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22290/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla ritenuta recidiva; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perchè generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 1170/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena remissione della pena adeguamento della pena ripetute violazioni del diritto degli stranieri sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
22290/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGI SEBASTIANO DANILO nato a CATANIA il 20/08/1974 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22290/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla ritenuta recidiva; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perchè generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.