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Ordinanza — n. 1168/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against suspended sentence revocation as groundless and repetitive of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1168/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the revocation of a conditional sentence for theft. The appellant argued for sentence revocation, but the court found the grounds merely repetitive of the appellate court's already evaluated criticisms and manifestly unfounded based on the judicial record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 644 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces criticisms already adequately evaluated by the court of first instance and is manifestly unfounded based on the case file.

Parole chiave

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conditional sentence revocation inadmissible appeal repetitive grounds manifestly unfounded theft conviction procedural costs Corte di Cassazione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 644 cod. pen.
22286/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 644 cod.
Art. 363-bis c.p.p.
art. 644 cod. pen
22286/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 644 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOZIO PASQUALE nato a PESCARA il 29/06/1947 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22286/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 644 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e comunque perché manifestamente infondato in ragione delle risultanze del certificato del casellario giudiziale in atti;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.