Italian Court dismisses appeal on sexual assault conviction for factual and legal inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a sexual assault conviction inadmissible. The appellant argued the act was not a completed crime and should be classified as an attempt, but the court found these grounds factually irrelevant and legally barred from review. The decision rests on the principle that appellate courts cannot re-evaluate evidence or second-guess the lower court's factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609-bis c.p.; Art. 192 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review factual findings or re-evaluate evidence; appeals must focus on manifest logical errors in the reasoning, not alternative factual reconstructions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
TO IN FATTO E IN DIRITTO1. Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trento confermava la sentenza delGUP del Tribunale di Trento del 21/03/2023, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXinordine ai delitti di cui all’articolo 609-bis,terzo comma, alla pena di mesi 6 e giorni 20 direclusione.2. Avverso tale sentenza l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso percassazione.2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli articoli 192-533 cod. proc. pen. inriferimento alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato (toccamento in zona nonerogena, circostanza di fatto).2.2.
Col secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen. inriferimento alla circostanza che il fatto non costituisce reato.2.3. con il terzo motivo lamenta violazione degli articoli 56, 609-bis per non averericondotto il fatto nella forma tentata.3. In data 24 novembre 2025 l’Avv. Giuseppe Benanti, per l’imputato, depositavamemoria in chiedeva, in via principale, l’annullamento con o senza della sentenza impugnatae, in via subordinata, la riqualificazione del fatto come commesso in forma tentata, conconseguente rideterminazione della pena.4.
Il ricorso è inammissibile.4.1. I primi due motivi, oltre ad essere totalmente fattuali e quindi non ammissibili incassazione, sono comunque prioritariamente inammissibili in quanto, per costantegiurisprudenza, la violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen. non può essere dedotta comeviolazione di legge nel giudizio per cassazione (ex plurimis, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020,Quanto al 533 cod. proc. pen., poi, la doglianza è inammissibile, in quanto il principioper il quale il giudice pronuncia sentenza di condanna «al di là di ogni ragionevole dubbio»non si riferisce alla necessità di considerare ovvero di confutare ogni possibile e diversaricostruzione fornita dalle parti (Sez. 2, Sentenza n. 28957 del 03/04/2017, Sandra, Rv.270108).Il citato criterio di valutazione, infatti, impone al giudice di procedere ad una valutazionecomplessiva nella quale siano considerate in modo coerente e logico tutte le risultanzeprocessuali e siano state considerate, anche implicitamente, solo le ipotesi che non sianofrutto di ragionamenti congetturarli (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014 dep. 2015, Rv 262280).In tale contesto, pertanto, la violazione dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» èconfigurabile esclusivamente quando il giudice, ancorando la decisione ad elementi privi diriscontro nelle emergenze processuali, non tenga in alcun conto della diversa e più coerente(in quanto fondata su elementi concreti, emersi ed acquisiti nel processo) ricostruzionealternativa, solo così idonea ad ingenerare un dubbio ragionevole.Non può, al contrario, tale principio essere dedotto in sede di legittimità invocando unadiversa valutazione delle fonti di prova, ovvero un’attività esclusa dal perimetro dellagiurisdizione di legittimità, ma solo evidenzio vizi logici manifesti e decisivi del tessutomotivazionale, dato che oggetto del giudizio di cassazione non è la valutazione (di merito)delle prove, ma la tenuta logica della sentenza di condanna.Non ogni «dubbio», infatti, sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte dimerito si traduce in una «illogicità manifesta», essendo necessario che sia rilevato un viziologico che incrini in modo severo la tenuta della motivazione, evidenziando una fratturalogica non solo manifesta, ma anche decisiva, in quanto essenziale per la tenuta delragionamento giudiziale giustificativo della condanna.Si ritiene, cioè, che il parametro di valutazione indicato nell’art. 533 cod. proc. pen., cherichiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni «dubbio ragionevole», opera inmodo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità; in tale ultima sede, tale regolarileva solo nella misura in cui la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità deltessuto motivazionale (Sez. 2, n. 18313 del 09/01/2020, Curca, n.m.): infatti, può esseresottopostaal giudizio di cassazione solo la tenuta logica della motivazione, ma non lacapacità dimostrativa delle prove, ove le stesse siano state legittimamenteassunte.In sintesi: la "regola B.A.R.D." (acronimo anglosassone per «beyond any reasonabledoubt») in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione «precipita» in una illogicitàmanifesta e decisiva del tessuto motivazionale, l’unico ad essere sottoposto al vaglio di unorgano giurisdizionale che non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova.La nuova o diversa valutazione delle prove può, invece, essere invocata nei gradi di merito,quando il rispetto del criterio dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» non incontra il limitefunzionale che caratterizza il giudizio di cassazione (Cass.
Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017,D’Urso, Rv. 270108).Tali circostanza certamente non sono ravvisabili nel caso di specie, in cui il ricorrentetenta solo di rimettere in discussione la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito.4.2. La terza doglianza è inammissibile.Premesso che la circostanza di fatto che l’azione dell’imputato ha attinto una zonacorporea della vittima qualificabile come «erogena» (il seno) è fuori dal thema decidendum,in quanto circostanza di fatto concordemente accertata dai giudici del merito, va rammentatoche è configurabile il tentativo del reato previsto dall’art. 609-bis cod. pen. in tutte le ipotesiin cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concretaintrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l’agente non ne ha raggiunto le zonegenitali o erogene ovvero non ha provocato un contatto tra le proprie parti intime e la vittima(Sez. 6, n. 10626 del 16/02/2022, L., Rv. 283003 - 01).Si è anche affermato (Sez. 3, n. 43617 del 15/09/2021, H., n.m.) che il discrimenesistente tra la fattispecie di violenza sessuale tentata e quella consumata è costituito dalla«concreta intrusione dell’agente nella sfera sessuale della vittima», arrestandosi il fatto allostadio di tentativo solo nel caso in cui «la materialità degli atti - pur giudicati idonei adinserirsi in una serie causale indirizzata in modo non equivoco alla commissione del reato inquestione - non sia pervenuta sino al contatto fisico con il corpo della vittima (Cass. pen.,Sez.
III, sent. n. 38926/2018).In altre parole, al fine della configurabilità del tentativo di violenza sessuale, non ènecessario che gli atti si siano estrinsecati in un contatto corporeo, potendo evidentementel’idoneità a porre in essere un abuso ben prescindere da un tale requisito (Sez. 3, n. 4674del 22/10/2014, dep. 02/02/2015, V., Rv. 262472; Sez. 3, n. 45698 del 26/10/2011, dep.07/12/2011, T., Rv. 251612; Sez. 3, n. 21840 del 17/02/2011, dep. 01/06/2011, L., Rv.249993) pur essendo necessaria, naturalmente, la non equivocità della direzione degli atti intal senso.Nel caso in esame, essendo stata attinta con gesto repentino una zona erogena,correttamente è stata esclusa la forma tentata e affermata quella consumata del reato inparola.4.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro3.000,00.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO GALANTI ANTONELLA DI STASIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.