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Ordinanza — n. 942/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible; appeal court's sentence not increased despite prescription of heavier crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 942/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the appellate court did not violate the prohibition of reformatio in peius. The appellant argued the new sentence was excessive after the prescription of the more serious crime, but the court found the penalty remained within statutory limits and consistent with prior sentencing. The decision emphasizes that sentencing discretion belongs to the trial judge and requires only a brief justification of the criteria applied.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The prohibition of reformatio in peius does not apply when the appellate court reduces the penalty or maintains it within statutory limits after finding prescription of a more serious crime, as the sentencing discretion remains with the trial judge.

Parole chiave

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prohibition of reformatio in peius prescription of crime sentencing discretion inadmissible appeal statutory limits penalty remissione della pena sanzione sostitutiva pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 81 c.p.
Art. 62-bis c.p.
43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod.
articoli 81 c.p
Con un primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli articoli 81 c.p., 10-ter d.
articolo 62-bis cod. pen
Con un secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’articolo 62-bis cod. pen..
art. 133 cod. pen
Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5502 del 22/10/2013
Questa Corte (Sez. 2, n. 5502 del 22/10/2013, dep.
Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017
pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci;
Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014
Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v.
Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021
ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017
Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010
Sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010
pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Sez. 4, n. 32872 del 08/6/2022
Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/2/2017
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

CA ORDINANZA Mormile Giovanni, nato a Napoli il 12/09/1985, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/03/2025 visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 26/05/2022, che aveva condannato Mormile Giovanni alla pena di mesi 10 di reclusione per i reati di cui agli artt. 10-ter d. lgs. 74/2000 relativamente alle annualità 2015 e 2016, 81 cpv.- cod. pen., dichiarava non doversi procedere per prescrizione in relazione al reato commesso in data 27/12/2016 (ann. 2015) e rideterminava la pena (ann. 2016) in mesi 8 di reclusione, disponendo la confisca del profitto fino a concorrenza degli importi non versati.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli articoli 81 c.p., 10-ter d. lgs. 74/2000, lamentando l’eccessività della pena irrogata dai secondi giudici, che hanno applicato, a seguito di estinzione per prescrizione del reato più grave, la medesima pena applicata dal primo giudice per il reato estinto. 2.1. Con un secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’articolo 62-bis cod. pen..

3. Il ricorso, che sostanzialmente si appunta solo sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte (Sez. 2, n. 5502 del 22/10/2013, dep. 2014, Cavani, Rv. 258263 - 01) ritiene che, nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto della reformatio in peius il giudice che, in ipotesi di reato continuato, dichiari la prescrizione per la violazione ritenuta più grave in primo grado e ridetermini la nuova pena base in relazione ad altro reato, in maniera superiore a quella in precedenza stabilita.

Situazione non ricorrente nel caso di specie in cui i secondi giudici si sono attestati sulla quantità di pena (otto mesi) riconosciuta in primo grado per il reato più grave poi prescritto, quantità di pena peraltro molto vicina ai limiti edittali vigenti (da sei mesi a 2 anni di reclusione), peraltro irrogata in relazione al medesimo titolo di reato in continuazione interna, ritenuto più grave solo in relazione all’importo evaso (830.840,00 euro contro 558.737,00). Questa Corte ritiene che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..

Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). 3.2. La seconda doglianza è manifestamente infondata. A pagina 5, la sentenza gravata condivide la motivazione dei primi giudici, che hanno ritenuto ostare al riconoscimento delle circostanze atipiche l’ingentissimo importo del debito erariale maturato, pari a euro 558.737,00. La motivazione fa buon governo dell’orientamento di questa Corte, la quale ritiene che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci;

Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737).

Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01;

Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)».

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al