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Ordinanza — n. 938/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances and recidivism exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 938/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances and exclude recidivism. The appellant argued for leniency based on personal conditions, but the court ruled that the denial was justified by the defendant's numerous prior criminal records. The decision emphasizes that judges may rely on the weight of prior convictions to determine the absence of mitigating factors without detailed analysis of each specific claim.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 99 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court may deny generic mitigating circumstances based on the preponderance of prior criminal records without examining every alleged factor, and the exclusion of recidivism is valid if the judgment demonstrates the defendant's persistent criminal inclination and social danger.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances recidivism exclusion prior criminal records cassation inadmissibility criminal personality assessment recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Come noto, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod.
Art. 99 cod. pen.
Tale motivazione fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte, secondo cui, in caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
Come noto, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
42688 del 24/09/2008, Rv 242419), di modo che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.
art. 99 cod. pen
Tale motivazione fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte, secondo cui, in caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv 242419), di modo che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016
Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010
Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv.
Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022
Ancora, si è precisato che il giudice è tenuto a verificare «se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep.
Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018
Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv.
Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

CA ORDINANZA Marinelli Sabatino, nato a Barisciano (AQ) il 9/05/1951, avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d'appello de L’Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello de L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Pescara del 01/03/2024, che, nell’assolvere l’imputato in ordine al delitto di evasione, aveva condannato Sabatino Marinelli in ordine al delitto di cui agli articoli 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (così riqualificata l’originaria contestazione di cui all’art. 73, comma 4), alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.667,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, mancanza e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con un secondo motivo la mancata esclusione della recidiva contestata.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto alle attenuanti generiche, esse sono state negate alla luce dei numerosi precedenti penali a carico dell’imputato. Come noto, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269;

Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv 242419), di modo che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, discendendone che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163).

Le disagiate condizioni personali o il comportamento processuale non necessitano pertanto di singole argomentazioni per escluderne la rilevanza in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ove il giudicante valorizzi i precedenti penali dell’imputato. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile. La mancata esclusione della recidiva è stata motivata alla luce dei numerossisimi precedenti penali, che secondo i giudici distrettuali ostano ad una valutazione di occasionalità della ricaduta. Tale motivazione fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte, secondo cui, in caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419 – 01;

Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960 - 01). Ancora, si è precisato che il giudice è tenuto a verificare «se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01). Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), e può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell'imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01).

E’ comunque necessario che, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice ha valutato i parametri di cui sopra e ritenuto che il nuovo delitto costituisca espressione di una «maggiore capacità delinquenziale», circostanza sussistente nel caso di specie.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d