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Ordinanza — n. 936/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for sexual violence conviction due to lack of minor gravity justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 936/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a lighter sentence based on Article 609-bis, but the court found the repeated violence against the same victim inherently compressed sexual liberty without minor gravity. Consequently, the request for sentence reduction was rejected, and the civil party was denied cost reimbursement for failing to contribute substantively to the decision.

Regesto Legislator

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Art. 609-bis, cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Repeated violence against the same victim constitutes a non-trivial compression of sexual liberty, precluding a finding of minor gravity and rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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sexual violence minor gravity repeated violence cassation appeal procedural costs inadmissible appeal Article 609-bis

Disposizioni normative citate

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Art. 609-bis, cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 4960 dell'11/10/2018, Salvi
Sez. 3, n. 42738 del 07/07/2016, Motta
Sez. 3, n. 42738 del 07/07/2016, Motta, Rv.
Sez. 3, n. 21458 del 29/01/2015, Tortora
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A.

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Testo completo

N FATTO E IN DIRITTO1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma dellasentenza del GUP del Tribunale di Roma del 03/10/2023, rideterminava la pena inflitta aXXXXXXXXXXXXX in relazione al delitto di cui agli articoli 81, 609-bis, cod. pen., in anni 2 emesi 10 di reclusione.2. Avverso tale sentenza l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso percassazione, lamentando l’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 609-bis,terzo comma, cod. pen..3. In data 25 novembre 2025, l’Avv.

Salvino Mondello, per l’imputato, depositavamemoria in cui chiedeva la restituzione del procedimento alla Sezione ordinaria per latrattazione in pubblica udienza.4. In data 3 dicembre, l’Avv. Claudia Sorrenti, per le parti civili ammesse al gratuitopatrocinio, depositava conclusioni scritte in cui chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso edepositava, altresì, nota spese.5. Il ricorso è manifestamente infondato.Per costante giurisprudenza della Corte, la reiterazione delle violenze ai danni dellamedesima persona offesa (come occorso nel caso di specie) costituisce già di per séespressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, per cui non ècompatibile con il giudizio di minore gravità del fatto (Sez. 3, n. 4960 dell’11/10/2018, Salvi,Rv. 275693;

Sez. 3, n. 42738 del 07/07/2016, Motta, Rv. 268063 – 01; Sez. 3, n. 21458 del29/01/2015, Tortora, Rv. 263749).6. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro3.000,00.7.

Non può essere accolta la richiesta della parte civile di condanna dell’imputato allarifusione delle spese processuali in suo favore, in quanto la stessa non ha fornito alcun utilecontributo ai fini della decisione per essersi limitata, nelle conclusioni scritte, a chiedere lamera inammissibilità del ricorso.In questi casi, qualora il ricorso dell’imputato venga rigettato o dichiarato, per qualsiasicausa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle speseprocessuali, purché abbia effettivamente esplicato, attraverso memorie scritte, un’attivitàdiretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria,fornendo un utile contributo alla decisione (ex multis, Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A.,Rv. 281923 - 01), il che, come sopra precisato, non è avvenuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO GALANTI ANTONELLA DI STASIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.