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Ordinanza — n. 934/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to temporal limitation and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 934/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against a Rome Court of Appeal judgment inadmissible. The appellant argued violations of procedural rules regarding the statute of limitations and the failure to consider specific defense conclusions. The court rejected these claims because the alleged procedural violation applied only to crimes committed after 2020, while the offense occurred in 2017, and the second ground was too generic to be examined.

Regesto Legislator

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Art. 344-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the alleged violation of the statute of limitations concerns acts predating the relevant legislative change, or if the grounds are too generic to allow the court to assess the impact on the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations cassation appeal inadmissibility generic grounds procedural violation ritardo ingiustificato dell'azione penale proroga del periodo di prova rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 344-bis c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 344-bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

CA ORDINANZA Sarhan Mohamed Maged Abdelsalam, nato in Egitto il 24/10/1998, avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 28/05/2018, che aveva condannato Sarhan Mohamed Maged Abdelsalam in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge in relazione all’articolo 344-bis c.p.p.; con un secondo motivo, violazione di legge in relazione alle conclusioni scritte depositate tempestivamente dalla difesa a mezzo PEC, non considerate dalla sentenza gravata.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo, basti ricordare che – come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata - la disciplina dell’improcedibilità si applica ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, laddove il presente risulta commesso nel 2017. 3.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile per genericità; esso, infatti, omette perfino di indicare, se non con un generico riferimento all’articolo 344-bis (su cui la sentenza gravata ha reso motivazione) quale fosse il contenuto delle conclusioni depositate, in cosa differissero dall’atto di impugnazione e in che modo l’ipotetica omessa valutazione delle stesse abbia avuto influenza determinante sul contenuto della motivazione.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso