Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 933/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on waste crime appeal due to burden of proof failure and lack of intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 933/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for waste-related crimes. The defendant argued that prosecutors failed to verify the reusability of equipment and claimed no intent to deceive existed. The court rejected these defenses, ruling that the burden of proof regarding material reuse and the specific intent to deceive rested entirely on the accused, who failed to provide concrete evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 259 d.lgs. 152/2006; Art. 479 c.p.: In cases involving exceptional waste regulations, the burden of proving legal conditions for reuse or absence of deceptive intent rests on the accused, who must provide concrete factual elements rather than mere allegations.

Parole chiave

Generato dall'IA
waste crime liability burden of proof reversal intent to deceive exceptional waste regulations criminal appeal inadmissibility abuso di materiali verifica della cosa inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 259 d.lgs. 152/2006
Art. 479 c.p.
art. 184-bis D.lgs. 152/06
41607 del 6/07/2017, Garlando, n.m.) mediante mera testimonianza, atteso che l’art. 184-bis D.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 38950 del 26/06/2017, Roncada
Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017, Sacco
Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017, Sacco, Rv.
Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato
272428 – 01; Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv.
Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari
263336 – 01; Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari, Rv.
Sez. 3, n. 17453 del 17/04/2012, Busè
262129 – 01; Sez. 3, n. 17453 del 17/04/2012, Busè, Rv.
Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello
252385 - 01; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano
16727 del 13/04/2011, Spinello, n.m.; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv.
Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Borroni
E’ stato infatti chiarito dalla Corte (Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Borroni, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese
Ancora, questa Corte ha affermato (Sez. 2, Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv.
Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CA ORDINANZA Macouby M’Boua Desire, nata in Costa d’Avorio il 26/12/1974, avverso la sentenza del 12/03/2025 della Corte d'appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova del 29/02/2024, che aveva condannato Desire Macouby M’Boua in ordine ai reati di cui agli artt. 259 d. lgs. 152/2006 (capo 1) e 48-479 c.p. (capo 2) alla pena di mesi 8 e giorni 15 di reclusione.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, carenza e vizio di motivazione in ordine al capo 1) in rubrica e, con un secondo motivo, violazione di legge, nonché carenza e vizio di motivazione in ordine al capo 2) in rubrica. In ordine al primo capo di imputazione lamenta il ricorrente che gli operatori di P.G. non hanno effettuato alcuna verifica in ordine alla funzionalità degli apparecchi usati stipati nel semirimorchio, al fine di accertare se fossero destinati, come sostenuto dall’imputato, al riutilizzo in Africa. Quanto al capo 2), l’imputato deduce, quanto meno, l’assenza del dolo di falso, che non può sussistere in re ipsa.

3. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, a fronte degli esiti dell’ispezione visiva, che deponevano univocamente verso la classificazione degli oggetti trasportati come rifiuti, l’imputato nulla ha dedotto se non generiche considerazioni. Va rammentato che, per la sedimentata giurisprudenza della Corte, in presenza di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, «l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne richiede l’applicazione (Sez. 3, n. 38950 del 26/06/2017, Roncada, n.m.;

Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017, Sacco, Rv. 272428 – 01; Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv. 263336 – 01; Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari, Rv. 262129 – 01; Sez. 3, n. 17453 del 17/04/2012, Busè, Rv. 252385 - 01; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, n.m.; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504 - 01). Tale giurisprudenza è una applicazione dell’indirizzo consolidato secondo cui (v. Sez. 3, n. 20410 del 08/02/2018, Rv. 273221 - 01 Boccaccio) il principio di inversione dell’onere della prova «specificamente riferito al deposito tem poraneo, è peraltro applicabile in tutti i casi in cui venga invocata, in tema di rifiuti, l’applicazione di disposizioni di favore che derogano ai principi generali».

In tal senso, già Sez. 3, n. 47262 dell’8/09/2016, Marinelli, n.m., aveva precisato che il principio dell’inversione dell’onere della prova corri sponde ad un «principio generale già applicato in giurisprudenza: in tema di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall’art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 152/2006 (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 5504 del 12 gennaio 2016, Lazzarini), di deposito temporaneo di rifiuti (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 29084 del14 maggio 2015, Favazzo), di terre e rocce da scavo (cfr.

Cass. Pen., Sez. III, n. 16078 del 10 marzo 2015, Fortunato), di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 3943 del 17 dicembre 2014, Aloisio), di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 3202 del 2 ottobre 2014, Giaccari; Sez. III, n. 41836 del 30 settembre 2008, Ca stellano), di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, prevista dall’art. 258 comma 15 del d. lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee (cfr.

Cass. Pen., Sez. III, n. 6107 del 17 gennaio 2014, Minghini), di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali, Sez. III, n. 35138 del 18 giugno 2009, Bastone)». Il principio è stato successivamente ribadito anche da Sez. 3, n. 3598 del 23/10/2018, dep. 2019, Fortuna, n.m.. Tale prova inoltre, che grava sull’interessato, non può essere fornita (Sez. 3, n. 41607 del 6/07/2017, Garlando, n.m.) mediante mera testimonianza, atteso che l’art. 184-bis D.lgs. 152/06 richiede «condizioni specifiche che devono essere adeguatamente documentate anche e soprattutto sotto il profilo prettamente tecnico, involgendo, come è noto, le caratteristiche del ciclo di produzione, il successivo reimpiego, eventuali successivi trattamenti, la presenza di caratteristiche atte a soddisfare, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e l’assenza di impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana», e che «incombe sull’interessato, anche successivamente alla modifica dell’art. 183, comma 1, lett. p), l’onere di fornire la prova della destinazione del materiale ad ulteriore utilizzo, con certezza e non come mera eventualità».

Principio che trova pacificamente applicazione al caso dell’EOW, che riposa sul medesimo principio derogatorio. Le sopra esposte considerazioni valgono anche, pertanto, in riferimento alla prospettata (ma non dimostrata) ipotesi di classificare i materiali in parola come «prodotti» (sottratti, quindi, alla disciplina dei rifiuti), in relazione ai quali gravava sull’imputato, almeno, un onere di allegazione, cui non si è attenuto. Tanto, anche in esplicazione del principio di c.d. «vicinanza della prova». E’ stato infatti chiarito dalla Corte (Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Borroni, Rv. 259245 – 01) che «ove l'imputato, deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva».

Ancora, questa Corte ha affermato (Sez. 2, Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01) che «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva». 3.2.

Il secondo motivo è del pari inammissibile. La Corte territoriale ha desunto la sussistenza del dolo dalla indicazione, nella bolletta doganale, degli oggetti trasportati come «beni personali», elemento che evidenzia la sussistenza in capo all’indagato dell’animus decipiendi.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r