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Ordinanza — n. 916/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction due to lack of minor offense criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 916/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's conviction for drug trafficking. The defendant argued for a lesser charge based on the quantity of drugs found, but the court emphasized that 105 hidden doses and professional trafficking indicators precluded the 'minor offense' classification. Consequently, the conviction was maintained, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; The crime of minor drug trafficking is admissible only when the conduct exhibits minimal criminal offensiveness, assessed holistically; if any statutory indicator negates this threshold, no other factors can justify the lesser qualification.

Parole chiave

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minor drug trafficking criminal offensiveness drug quantity assessment professional trafficking inadmissible appeal procedural costs Corte di Cassazione reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
259664 - 01), le quali hanno affermato che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico
Tale motivazione fa buon governo dei principi sanciti da questa Cortenella sua massima composizione (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv.
Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, Frisco
Tale principio è stato poi ribadito, dopo l’autonomizzazione della fattispecie, dalle Sezioni semplici (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, Frisco, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramentozzi
33103 del 16/04/2024, Frisco, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramentozzi, Rv.
Sez. 4, n. 37282 del 07/06/2023, Miccoli
284984 – 01; Sez. 4, n. 37282 del 07/06/2023, Miccoli, n.m.; Sez.
Sez. 3, Sentenza n.23945 del 29/04/2015, Xhihani
37282 del 07/06/2023, Miccoli, n.m.; Sez. 3, Sentenza n.23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv.
Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Fontana
263651–01; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Fontana, Rv.
Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

CA ORDINANZA Berlingeri Sandro, nato a Reggio Calabria il 10/12/1984, avverso la sentenza dell’8/07/2025 della Corte d'appello di Milano, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza dell’11/04/2024, che aveva condannato Sandro Berlingeri in ordine ai delitti di cui agli articoli 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 4 e mesi 1 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, rideterminava la pena inflitta in anni 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 17.510,00 di multa, riconoscendo un errore nella prima sentenza, che aveva calcolato erroneamente la riduzione da operare per la scelta del rito.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, chiedendo che sia riqualificato nell’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza gravata, a pagina 5, chiarisce le ragioni per cui ha disattesi l’analoga doglianza sollevata con l’atto di appello: il rinvenimento di ben 105 dosi occultate sulla persona dell’imputato, suddivisi in plurimi involucri, nonché il rinvenimento di ulteriore stupefacente e di materiale per il confezionamento all’interno dell’abitazione del prefato e l’attento monitoraggio dello stesso prima del sequestro dello stupefacente, evidenziano la presenza di un cospicuo giro di affari e una professionalità nello spaccio che non consentono di ravvisare l’ipotesi della lieve entità.

Tale motivazione fa buon governo dei principi sanciti da questa Cortenella sua massima composizione (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01), secondo cui la fattispecie in esame è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».

Tale principio è stato poi ribadito, dopo l’autonomizzazione della fattispecie, dalle Sezioni semplici (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, Frisco, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramentozzi, Rv. 284984 – 01; Sez. 4, n. 37282 del 07/06/2023, Miccoli, n.m.; Sez. 3, Sentenza n.23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651–01; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Fontana, Rv. 259664 - 01), le quali hanno affermato che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.

La più recente pronuncia resa dalla Corte nella sua massima composizione (Sez. U, n.51063 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) ha poi affermato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i