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Ordinanza — n. 915/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of absolute necessity for retrial and improper motivation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 915/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the defendant's complaints regarding the appellate court's refusal to renew the trial and its assessment of evidence. The defendant argued that the investigation was incomplete and that the court improperly reviewed the lower judges' factual findings. The court ruled that retrial is an exceptional measure requiring absolute necessity, which was not demonstrated, and that the appellate court's reasoning was not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The renewal of the trial is an exceptional remedy requiring absolute necessity, and the Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of the evidence for that of the court of merit.

Parole chiave

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renewal of trial absolute necessity inadmissibility of appeal review of motivation evidence assessment court of merit procedural discretion

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
La prima doglianza è manifestamente infondata.Questa Corte ha reiteratamente affermato, con giudizio che il Collegio condivide eribadisce, che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale previstadall'art. 603, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/15, Ricci
Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Golumbeanu
266820).Tale accertamento è subordinato alla verifica dell'incompletezza dell'indaginedibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo statodegli atti senza una rinnovazione istruttoria (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Golumbeanu,Rv.
Sez. 4, n. 11571 del 20/12/2023, Benatelli
Sez. 6, Sentenza n. 8936 del 13/01/2015, Leoni
274230; Sez. 6, Sentenza n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv.
Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Motta
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale

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Testo completo

TO IN FATTO E IN DIRITTO1. Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza delGUP del Tribunale di Trieste del 04/04/2024, che aveva condannato XXXXXXXXXXXinordine al delitto di cui all’articolo 609-octies cod. pen. alla pena di anni 3, mesi 6 e giorni 20di reclusione.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando,con un primo motivo, per un verso l’omessa motivazione sulla eccezione di nullitàdell’ordinanza del GUP di diniego dell’acquisizione delle dichiarazioni rese dalla p.o. in sededibattimentale in data 29/06/2022 nel procedimento penale a carico del marito della stessa,nonché l’omessa valutazione di prova decisiva in ordine alla attendibilità della personaoffesa (dichiarazioni rese dalla stessa in dibattimento nel p.p. n. 1112/21 R.G.N.R., inrelazione alle quali la difesa aveva chiesto alla Corte di appello la rinnovazionedell’istruttoria) e, con un secondo motivo, il travisamento della prova in riferimento aiprospetti delle chiamate acquisite agli atti dal fascicolo del difensore ex art. 391-octies cod.pen..3.

Il ricorso è inammissibile.3.1. La prima doglianza è manifestamente infondata.Questa Corte ha reiteratamente affermato, con giudizio che il Collegio condivide eribadisce, che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale previstadall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attesa la «presunzione di completezza»dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale puòfarsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poterdecidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266820).Tale accertamento è subordinato alla verifica dell'incompletezza dell'indaginedibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo statodegli atti senza una rinnovazione istruttoria (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Golumbeanu,Rv. 274230 - 01).La rinnovazione del dibattimento è pertanto subordinata, da una parte, alla condizionedi una sua «necessità», che il legislatore qualifica come «assoluta» per sottolinearnel'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedienti processuali e, dall'altra, allacondizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuticome tale, vale a dire come un ostacolo all'accertamento della verità del caso concreto,insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento.

Ladiscrezionalità dell'apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina sualtro versante l'incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamente motivata(Sez. 4, n. 11571 del 20/12/2023, dep. 2024, Benatelli, n.m.; Sez. 6, n. 48093 del10/10/2018, G, Rv. 274230; Sez. 6, Sentenza n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620 –01; Sez. 6, n. 4089 del 03/03/1998 Rv. 210217 Masone e altri).In altre pronunce, questa Corte ha perfino ritenuto che la decisione può essere anchesorretta da una motivazione implicita, rinvenibile nella stessa struttura argomentativa posta abase della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per lavalutazione negativa o positiva della responsabilità (ex plurimis, sez. 4, n. 1184 del03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114 – 01;

Sez. 6 n. 30774 del 16/07/2013, Trecce, Rv.257741; n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 3, n. 24294 del07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872 - 01; Sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009, dep. 2010, Pacini, Rv.246859; n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009).Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha ravvisato l’assoluta necessità dirinnovare l’istruttoria, ritenendo che gli atti a disposizione del Collegio fossero assolutamentesufficienti a suffragare l’attendibilità della persona offesa, con ciò ottemperando all’onere dimotivazione richiesto.Quanto alla dedotta nullità dell’ordinanza GUP, la Corte di appello, sia pèureimplicitamente, mostra di concordare con l’irrilevanza ritenuta dal primo giudice, posto chel’eventuale mendacio in altro processo per tutelare i figli non ha attinenza con il presenteprocesso.

Il ricorso non deduce se non genericamente le ragioni della asserita nullità, nè ladecisiva rilevanza della stessa (c.d. “prova di resistenza”).3.2. Quanto alla seconda doglianza, a pagina 7 la sentenza gravata precisa, in modonon certo illogico, che non sussiste alcuna contraddizione tra le dichiarazioni della donna e itabulati telefonici prodotti dalla difesa, da cui si evince che il transito dell’imputato ripresodalle telecamere alle ore 17.49.10 andava collegato al suo arrivo sul posto, non già al suoallontanamento, e che le due telefonate della persona offesa con il compagno sono di fattouna e precedono il fatto.Come appare evidente, non di censura di travisamento probatorio si tratta, ma semmaidi vizio di motivazione, che è tuttavia inammissibile, in quanto tenta di sovrapporre la propriapersonale valutazione del quadro istruttorio a quella fornita dai giudici del merito, operazionenon consentita in sede di giudizio per cassazione.4.

Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO GALANTI ANTONELLA DI STASIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.