Italian Court dismisses appeal claiming evidence misrepresentation due to lack of macroscopic proof distortion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ionut Samir Pachitei inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug-related offenses. The appellant argued that the appellate court atomistically misinterpreted evidence, but the court found no 'macroscopic' distortion of the probative record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal for cassation is inadmissible for alleged misrepresentation of evidence unless the distortion is macroscopic and manifestly evident, causing a complete disarticulation of the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
CA ORDINANZA Pachitei Ionut Samir, nato a Tirgu Neamt (ROM) il 14/02/1987, avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Tivoli del 25/11/2022, che aveva condannato Ionut Samir Pachitei in ordine ai delitti di cui agli articoli 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 8.000 di multa.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando travisamento nella valutazione della prova, che è stata considerata atomisticamente e non complessivamente.
3. Il ricorso è inammissibile. Va infatti ribadito che, in caso di «doppia conforme» il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, n.m.). Analogamente, si è ritenuto che il ricorso per cassazione é ammissibile laddove il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Mietti, Rv. 283777 - 01).
Detto travisamento deve tuttavia avvenire in forma di tale «macroscopica o manifesta evidenza» da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, Loculli, n.m.). E’ necessario, quindi, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, di guisa che il travisamento sia tale da «disarticolare» l’intero ragionamento probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 27758-01;
Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774 - 01). Ne consegue l’irrilevanza di eventuali errori commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima che tali caratteristiche non abbiano (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, Grancini; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567 - 01). Nel caso in esame tale ipotesi non ricorre in quanto il ricorrente si limita a non concordare con la valutazione delle prove concordemente offerta dai giudici del merito, contestando la ritenuta attendibilità dei testimoni e la valutazione offerta dai giudici di merito delle modalità di custodia dello stupefacente.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del