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Ordinanza — n. 900/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late procedural objection regarding sentencing excessiveness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 900/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appellant's cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal, alleging excessive sentencing, was procedurally barred. The appellant had previously waived objections to the finding of responsibility by focusing exclusively on the severity of the penalty during the appellate stage. Consequently, the court rejected the generic complaint as untimely and unrelated to the detailed reasoning regarding the drug type and quantity.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A cassation appeal based solely on the excessiveness of the sanction is inadmissible if the appellant previously conceded the finding of responsibility, as any objection to the establishment of liability is precluded by law.

Parole chiave

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procedural inadmissibility excessive sentencing waiver of liability cassation appeal procedural bar imputazione per reati di stupefacenti tossicodipendenza abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta violazione dell’art. 129 c.p.p..
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 129 c.p
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta violazione dell’art. 129 c.p.p..

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

CA ORDINANZA avverso la sentenza della Corte di appello di Bari 31/10/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la sentenza Tribunale di Bari del 08/02/2023, che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato DanieleDi Leo alla pena condizionalmente sospesa di anni 1 e mesi 4 di reclusione, euro 1.600,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (così riqualificata l’originaria contestazione di 73, comma 1).

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta violazione dell’art. 129 c.p.p..

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile in quanto con l’unico motivo di appello l’imputato aveva dedotto l’eccessività del trattamento sanzionatorio, per cui ogni doglianza sull’accertamento di responsabilità risultava preclusa. Trattasi quindi di doglianza tardiva e inammissibile in quanto non consentita dalla legge.

4. Il motivo è comunque totalmente generico e inammissibile in quanto non si confronta con la ampia motivazione della sentenza impugnata, resa sia in relazione al tipo di stupefacente (droga “pesante”) che al dato ponderale (132 dosi singole), elementi che escludono i presupposti per un proscioglimento.

5. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12