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Ordinanza — n. 806/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal for inadmissibility due to personal filing and disordered content.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 806/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible on two primary grounds: it was filed personally by the accused rather than by a qualified defense attorney, and its content was disordered and excessive. The court ruled that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, such appeals must be signed by registered defense lawyers and adhere to strict logical standards. Consequently, the appeal was rejected outright, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Extraordinary appeals against any judicial decision must be submitted by registered defense lawyers and must be concise, logical, and strictly limited to the grounds for illegality.

Parole chiave

Generato dall'IA
extraordinary appeal personal filing defense attorney requirement disordered content inadmissibility declaration court costs Cassazione Roma caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
pen., che non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Art. 606 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Deve essere quindi dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 625-bis cod. proc. pen
Detto principio trova applicazione con riguardo al ricorso per cassazione proposto avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., che non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art.
art. 613 cod. proc. pen
pen., che non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
art. 616 c.p
pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, Rv.
Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO GIOVANNI nato a LATRONICO il 24/06/1952 avverso l'ordinanza del 19/09/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Martino Giovanni propone ricorso straordinario avverso l'ordinanza emessa da questa Corte di legittimità, Sezione Settima, in data 13.6.2025 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso dallo stesso proposto.

2. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»). Detto principio trova applicazione con riguardo al ricorso per cassazione proposto avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., che non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, Rv. 273177).

A tale profilo di inammissibilità se ne aggiunge uno ulteriore afferente al contenuto dell'atto che risulta confuso e prolisso. Ed invero é inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.(Sez. 2 , n. 29607 del 14/05/2019, Rv. 276748).

3. Deve essere quindi dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025 Il Consi ier tel. ensore Il