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Ordinanza — n. 803/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's reasoning on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 803/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Donato Martucci inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellant challenged a conviction for driving without a license, arguing errors in applying recidivism rules and the exclusion of punishability for minor offenses. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts without providing the necessary critical analysis required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance without the requisite critical analysis of the reasoning underlying the decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of critical analysis driving without license recidivism within two years exclusion of punishability guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione esame d'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n.285
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 7.6.2023 che aveva condannato Martucci Donato alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs.
Art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.
Con il primo deduce ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 131 bis cod.pen.
la violazione dell'art. 131 bis cod.pen. ed il correlato vizio motivazionale.
Art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n.
Art. 116, comma 15, cod. strada
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 7.6.2023 che aveva condannato Martucci Donato alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs.
art. 131 bis cod.pen
la violazione dell'art. 131 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025
Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024
strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTUCCI DONATO nato a CAPUA il 12/05/1988 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 7.6.2023 che aveva condannato Martucci Donato alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 (fatto accertato in Casagiove il 12.4.2022).

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi. Con il primo deduce ai sensi dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. l'erronea applicazione dell'art. 116 C.d.S., come modificato dal d.lgs. n. 8 del 2016 con correlato vizio motivazionale. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. la violazione dell'art. 131 bis cod.pen. ed il correlato vizio motivazionale.

3. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono invero riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Con riguardo alla prima censura, la Corte di merito, oltre a dare atto di quanto riferito dal teste di P.G., ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, essendo necessario il suo definitivo accertamento (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della prova della definitività dell'accertamento, è sufficiente l'acquisizione di un elemento dimostrativo in tal senso, accompagnato dalla mancata deduzione, da parte del ricorrente, di aver impugnato, o di avere richiesto oblazione, avverso la sanzione amministrativa)(Sez. 4,n. 8871 del 28/01/2025, Rv. 287732).

Nella specie, l'imputato risulta gravato da una ulteriore e medesima contestazione accertata con sentenza passata in giudicato e rientrante nel biennio. In ordine al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod.pen., deve rilevarsi che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812).

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa d