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Ordinanza — n. 795/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic conviction, upholding lower court's factual assessment of driver responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 795/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower courts improperly re-evaluated evidence regarding his driving responsibility. The appellate courts found the appellant liable because he was repairing a vehicle at the scene of a police control, necessitating his presence at the wheel before the owner arrived. The supreme court ruled that it cannot re-examine factual elements or adopt new parameters for fact-finding, leaving such evaluation exclusively to the judges of the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 116 cod. strada; In cassazione, il giudice di legittimità è precluso alla rilettura degli elementi di fatto e all'autonoma adozione di nuovi parametri di valutazione, riservando la ricostruzione dei fatti alla competenza esclusiva dei giudici di merito.

Parole chiave

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traffic offense liability re-evaluation of facts judicial competence Cassation inadmissibility police control evidence velocità eccessiva infrazione alle norme della circolazione fermo di polizia

Disposizioni normative citate

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Art. 116 cod. strada
rilevato che Fortunato Fumo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 2 maggio 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 14 giugno 2024, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021
284556 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Fumo Fortunato nato a SALERNO il 24/12/1982, avverso la sentenza del 02/05/2025 della Corte d'appello di Salerno; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Fortunato Fumo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 2 maggio 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 14 giugno 2024, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116 cod. strada, commesso in Salerno il 7 ottobre 2021; rilevato che con l'unico motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; considerato che i rilievi difensivi prospettano (non il travisamento della prova ma) una non consentita rivalutazione del fatto, investendo profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza dei giudici di merito; considerato che nelle conformi decisioni dei giudici di merito le dichiarazioni del sovrintendente Renato Sessa sono state valutate idonee a dimostrare che il Fumo, poco prima del controllo di polizia (allorquando fu rinvenuto mentre era intento in una riparazione), si pose alla guida del veicolo di proprietà del Gambardella; ciò sia perché il luogo in cui fu eseguito il controllo non poteva che essere raggiunto con un veicolo, e sia perché il proprietario sopraggiunse soltanto in un secondo momento, e solo dopo essere stato contatto dal sov.

Sessa, essendo necessario recuperare il mezzo (pp. 2 e 3 sentenza del Tribunale; p. 3 sentenza di appello); ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, non mass.;

Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; (P

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec