Cassation court dismisses appeal against traffic conviction, upholding lower court's factual assessment of driver responsibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower courts improperly re-evaluated evidence regarding his driving responsibility. The appellate courts found the appellant liable because he was repairing a vehicle at the scene of a police control, necessitating his presence at the wheel before the owner arrived. The supreme court ruled that it cannot re-examine factual elements or adopt new parameters for fact-finding, leaving such evaluation exclusively to the judges of the first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 cod. strada; In cassazione, il giudice di legittimità è precluso alla rilettura degli elementi di fatto e all'autonoma adozione di nuovi parametri di valutazione, riservando la ricostruzione dei fatti alla competenza esclusiva dei giudici di merito.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Fumo Fortunato nato a SALERNO il 24/12/1982, avverso la sentenza del 02/05/2025 della Corte d'appello di Salerno; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Fortunato Fumo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 2 maggio 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 14 giugno 2024, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116 cod. strada, commesso in Salerno il 7 ottobre 2021; rilevato che con l'unico motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; considerato che i rilievi difensivi prospettano (non il travisamento della prova ma) una non consentita rivalutazione del fatto, investendo profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza dei giudici di merito; considerato che nelle conformi decisioni dei giudici di merito le dichiarazioni del sovrintendente Renato Sessa sono state valutate idonee a dimostrare che il Fumo, poco prima del controllo di polizia (allorquando fu rinvenuto mentre era intento in una riparazione), si pose alla guida del veicolo di proprietà del Gambardella; ciò sia perché il luogo in cui fu eseguito il controllo non poteva che essere raggiunto con un veicolo, e sia perché il proprietario sopraggiunse soltanto in un secondo momento, e solo dopo essere stato contatto dal sov.
Sessa, essendo necessario recuperare il mezzo (pp. 2 e 3 sentenza del Tribunale; p. 3 sentenza di appello); ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, non mass.;
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; (P
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec