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Ordinanza — n. 794/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of lower court's reasoning on alcohol test evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 794/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim of omitted decisive evidence regarding alcohol test results. The lower courts had already thoroughly evaluated clinical records and officer reports showing the defendant stumbled and smelled of alcohol, concluding he was intoxicated at the time of the incident. The Court held that the appellant failed to provide a necessary critical analysis of these established facts, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal based on the omission of decisive evidence is inadmissible if the lower court has already adequately examined the relevant facts and the appellant fails to provide a critical analysis of the reasoning supporting the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal omitted evidence critical analysis alcohol intoxication procedural defect lower court reasoning criminal procedure guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 de/ 17/07/2019, Rv. 277710
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMBRE PETRU ALIN nato il 06/08/1995 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 4.6.2025 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Alessandria in data 23 novembre 2023 aveva assolto Petru Alin Imbre dal reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) e 2 bis C.d.S. per particolare tenuità del fatto.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod.proc.pen. il travisamento per omissione di una prova decisiva e la manifesta illogicità della motivazione. Si assume l'esistenza di elementi da cui si evince una prova contraria alle risultanze cliniche.

3. Il ricorso é inammissibile. Ed, invero, deve ritenersi inammissibile il ricorso fondato su motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. (Sez. 2 , n. 42046 de/ 17/07/2019, Rv. 277710). La Corte di merito ha invero chiarito che i risultati dell'alcoltest contestati nell'imputazione non sono stati affatto disattesi dalla scheda clinica sullo stato psicofisico di Imbre ed inoltre anche dal verbale di accertamento risulta che lo stesso barcollava ed emanava odore vinoso.

Peraltro la distanza temporale tra il momento dell'intervento degli operanti ed il momento in cui é stata compilata la scheda medica, dopo il trasporto in ospedale, consente di ritenere del tutto giustificato che il medico non abbia rilevato l'alito alcolico nell'imputato e le altre notazioni riferite dall'operante nell'immediatezza del fatto. Ha quindi concluso la Corte di merito, con motivazione priva di aporie logiche, che la valutazione degli operanti subito dopo il sinistro ed i risultati ematici dimostrano in modo inequivoco che l'imputato al momento del fatto circolava in stato di alterazione alcolica.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 d