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Ordinanza — n. 793/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the mitigation defense was not raised in lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 793/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defense of particular mitigating circumstances was raised for the first time at this level. The appellant argued that Article 131-bis of the Penal Code should apply to his conviction, but the court noted this statutory provision was already in force during the trial. Consequently, the court ruled that such a defense must have been explicitly requested in the lower instances to be considered.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: The defense of particular mitigating circumstances cannot be raised for the first time before the Court of Cassation if the relevant law was in force during the trial and no specific request was made to the court of first instance.

Parole chiave

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particular mitigating circumstances first instance request cassation inadmissibility penal code article 131-bis procedural time limits responsabilità penale pena complementare allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
4 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
art. 131 bis cod. pen
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., per mancata applicazione della relativa causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
art. 616 cod.proc.pen
4 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano
Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah
pure Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv.
Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio
Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv.
Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pennelli Raffaele nato a BARI il 25/04/1992 avverso la sentenza del 18/10/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda; Motivi della decisione 1. La Corte di Appello di Bari, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale locale del 14 ottobre 2022 con la quale Pennelli Raffaele è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 350,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., per mancata applicazione della relativa causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente non è consentito in sede di legittimità in quanto attiene a violazione di legge deducibile nelle precedenti fasi di giudizio e pertanto non proponibile per la prima volta davanti a questa Corte di cassazione. In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo», come nella specie, «era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01;

Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877 - 01; Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773-01). Ebbene, poiché l'art. 131-bis cod. pen. è stato introdotto con l'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, e quindi in epoca significativamente anteriore alla pronunzia d'appello, emessa il 18 ottobre 2024 e relativa a fatti commessi nel mese di novembre 2027, il tema afferente all'applicazione dell'istituto de quo avrebbe dovuto essere devoluto dalla difesa già nel giudizio di merito. Ne consegue che essa non può essere sollevata per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione.

Peraltro, il motivo di ricorso risulta del tutto generico, non avendo il ricorrente indicato quali specifiche circostanze giustificherebbero, in concreto, l'applicabilità dell'istituto invocato. 4 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/