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Ordinanza — n. 790/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds for re-evaluating evidence and legal qualification in traffic offense case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 790/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that the lower court relied solely on the victim's statements or misqualified the criminal conduct. The court held that such claims merely reiterate issues already thoroughly examined and dismissed by the trial and appellate courts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 3, cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they merely restate facts or legal qualifications already adequately assessed by the lower courts without providing new grounds for re-evaluation.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of evidence legal qualification traffic offense liability dolo eventuale victim statement weight procedural costs testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 189, comma 7, cod. strada
Art. 189, comma 6, cod. strada
Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
5 e 6 sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole di cui all'art. 192, comma 3, cod.
Art. 344-bis cod. proc. pen.
Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.
art. 344-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S.
253214 - 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv.
Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini
275312 - 01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.
Sez. 4, n. 31138 del 11/04/2024, Placucci
Sez. 4, n. 48525 del 25/10/2023, Donato
Sez. 4, n. 48525 del 25/10/2023, Donato, non mass.; Sez.
Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi
48525 del 25/10/2023, Donato, non mass.; Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi, Rv.
Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone
271046 - 01; Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv.
Sez. 7, n. 31964 del 11/09/2025, Guarnotta
(Sez. 7, n. 31964 del 11/09/2025, Guarnotta, non mass.;
Sez. 4, n. 20975 del 13/05/2025, Togani
Sez. 4, n. 20975 del 13/05/2025, Togani, non mass.; Sez.
Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano
20975 del 13/05/2025, Togani, non mass.; Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv.
Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà
287085 - 01; Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Coppola Mario nato a MARSALA il 20/03/2002; nel processo in cui è costituita parte civile Lo Presti Enrico Pio avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Mario Coppola ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 28 marzo 2024, di parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 21 aprile 2022, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 7, cod., strada, commesso in Marsala il giorno 1° novembre 2020; rilevato che con il primo motivo il ricorrente lamenta che l'affermazione di responsabilità è fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, in assenza di riscontri; considerato che il motivo è inammissibile, non solo perché versato in fatto e tendente ad ottenere una rivalutazione della prova, ma anche in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati: la Corte, infatti, ha osservato, richiamando le conformi valutazioni del Tribunale, che le dichiarazioni del Lo Presti dovevano reputarsi attendili sia soggettivamente, sia oggettivamente, in ragione degli elementi di conferma emersi (pp. 3 - 6 sentenza di primo grado; pp. 5 e 6 sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 - 01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01); rilevato che con il secondo motivo il ricorrente si duole della erronea qualificazione giuridica della condotta, ai sensi dell'art. 189, comma 7, cod., strada, anziché in quella di cui al comma 6 della predetta disposizione; considerato che anche tale motivo ripropone un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito (pp. 7 - 8 sentenza di primo grado; p. 7 sentenza impugnata); ritenuto, infatti, che i giudici di merito hanno ritenuto che la condotta del Coppola fosse sorretta quantomeno dal dolo eventuale, nel senso che egli potesse certamente prefigurarsi - per le specifiche modalità del fatto come illustrate - l'elevata probabilità che il Lo Presti avesse riportato delle lesioni, facendo buon governo del pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti (Sez. 4, n. 31138 del 11/04/2024, Placucci, non mass.;

Sez. 4, n. 48525 del 25/10/2023, Donato, non mass.; Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi, Rv. 271046 - 01; Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 237239 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato, infine, che non può valutarsi l'eventuale superamento del termine di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen.; invero, costituisce ius receptum il principio per cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità per superamento del termine di durata massima di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 31964 del 11/09/2025, Guarnotta, non mass.;

Sez. 4, n. 20975 del 13/05/2025, Togani, non mass.; Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 - 01; Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043 - 01);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de