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Ordinanza — n. 783/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drunk driving conviction citing lack of prescription and failure to devolve aggravating circumstance issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 783/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for drunk driving. The appellant argued the crime was time-barred and challenged the reasoning regarding aggravating circumstances and mitigating factors. The court rejected these claims, noting the specific application of the Orlando law extended the prescription period and that the second ground was not properly raised in the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 157 c.p.; Art. 186, comma 2-bis c.d.s.; Art. 62-bis c.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the claim of prescription is unfounded due to extended time limits and when the issue of aggravating circumstances was not devolved to the appellate court.

Parole chiave

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drunk driving conviction prescription period extension Orlando law application inadmissible appeal aggravating circumstances guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Con il primo deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Con il primo deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 157 c.p.
Art. 186, comma 2-bis c.d.s.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 05.11.2021 che aveva condannato Trotta Mario alla pena di anni uno di arresto ed euro 3000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
Art. 62-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. n. 20989 del 12/12/2024, dep.2025, Rv. 288175
Con riguardo al primo motivo, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che il reato per cui si procede non fosse prescritto, atteso che, come statuito da Sez. U. n. n. 20989 del 12/12/2024, dep.2025, Rv. 288175, ai fatti commessi tra il 3.8.2017 ed il 31.12.2019 si applica la c.d.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROTTA MARIO nato a PIEDIMONTE MATESE il 28/12/1982 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 05.11.2021 che aveva condannato Trotta Mario alla pena di anni uno di arresto ed euro 3000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Avverso detta sentenza l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., in relazione all'art.157 cod. pen., in punto di mancata pronuncia della sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Con il secondo deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., con riguardo alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'all'art.186, comma 2-bis, Cod. Strada. Con il terzo deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato. Con riguardo al primo motivo, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che il reato per cui si procede non fosse prescritto, atteso che, come statuito da Sez. U. n. n. 20989 del 12/12/2024, dep.2025, Rv. 288175, ai fatti commessi tra il 3.8.2017 ed il 31.12.2019 si applica la c.d. legge Orlando cosicché al termine ordinario di prescrizione va aggiunto il termine di sospensione di anni uno e mesi sei. Inammissibile è la seconda censura atteso che la questione non è stata devoluta con l'atto di appello.

Manifestamente infondato é anche il terzo motivo di ricorso. Ed invero, i giudici di secondo grado hanno escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62-bis cod. pen. in ragione della gravità della condotta, in quanto l'imputato ponendosi alla. guida della propria aùtovettura, in orario notturno ed in stato di ebbrezza (di elevata entità, pari a 2,74 g/I), ha determinato una significativa esposizione a rischio dei beni giuridici della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale.

4. Il ricorso manifestamente infondato va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025 Il Consigl t