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Ordinanza — n. 781/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against driving without license conviction for non-reproductive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 781/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the lack of recognition for minor offense exclusion and generic mitigating circumstances. The lower court correctly applied precedent that driving without a license does not qualify as a minor offense due to habitual behavior and the defendant's criminal history. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 116, comma 15, cod. strada: The Supreme Court holds that appeals based on repetitive grounds already adjudicated by the lower court are inadmissible, and driving without a license does not constitute a minor offense due to habitual conduct.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reproductive grounds rejection driving without license minor offense exclusion habitual behavior requirement generic mitigating circumstances criminal history impact guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Con il primo deduce la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 131-bis c.p.
pen., in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis c.p..
Art. 116, comma 15, cod. strada
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal locale Tribunale in data 02.10.2023 che aveva condannato Shain Ismail alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs.
art. 131 bis c.p
pen., in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis c.p..
art. 131-bis cod.pen
pen., in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis c.p..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 de/ 17/07/2019, Rv. 277710
Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812
strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAIN ISMAIL nato il 10/09/1986 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal locale Tribunale in data 02.10.2023 che aveva condannato Shain Ismail alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 (fatto commesso in Certaldo il 28.2.2022).

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis c.p.. Con il secondo deduce la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen.in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. Ed, invero, deve ritenersi inammissibile il ricorso fondato su motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. (Sez. 2 , n. 42046 de/ 17/07/2019, Rv. 277710)• Con riguardo al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod.pen., la Corte territoriale, facendo corretta applicazione die principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812).

Con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito con motivazione logica e puntuale ha richiamato quali elementi ostativi, le circostanze del caso concreto, la personalità e la capacità a delinquere dell'imputato (come attestata dai plurimi precedenti penali per reati commessi in violazione delle disposizioni del Codice della strada), nonché l'assenza di qualsiasi comportamento indicativo di una qualche resipiscenza da parte del medesimo.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 dicem