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Ordinanza — n. 775/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming illogical reasoning for conviction of receiving stolen goods due to lack of specific factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 775/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Husovic Graziano's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Husovic argued the lower court's reasoning was illogical and based on a missing prerequisite crime, but the court found his complaint lacked concrete specificity. The judges determined that the appeal merely sought a re-evaluation of evidence without identifying specific procedural errors, thus falling outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364, c. 4 c.p.p.: An appeal claiming illogical reasoning is inadmissible if it lacks concrete specificity, fails to correlate with the complexity of the contested decision, and attempts to prefigure a new factual reconstruction rather than pointing to decisive procedural violations.

Parole chiave

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inadmissible appeal illogical reasoning lack of specificity receiving stolen goods appellate review limits inutilizzabilità delle prove illecite ricettazione documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 4 c.p.p.
Art. 364, c. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato
255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami
259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC GRAZIANO nato a LUCCA il 20/07/1977 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Husovic Graziano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto il vizio della motivazione perché manifestamente illogica nell'aver ritenuto la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione per carenza del reato presupposto e travisamento dei fatti, risulta privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativo (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;

Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01); che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nella fattispecie oggetto di contestazione, richiamando le caratteristiche dei beni oggetto di ricettazione per ricostruire la provenienza illecita degli stessi in assenza di valide giustificazioni da parte del ricorrente (pag. 3 dove è stata valorizzata la impossibilità di commerciare tali beni in assenza di numero di serie); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis