Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of novelty and improper scope of review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Tabi Mourad inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the three grounds of appeal were merely repetitive of the lower court's decision and lacked the specific factual errors required for cassation review. Consequently, the request to revoke the precautionary measure was also rejected due to the lack of standing after the appeal's dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals must be novel and specific; generic or repetitive grounds are inadmissible, and the court cannot re-evaluate facts or sentencing discretion absent clear errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABI MOURAD nato il 16/04/1992 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Tabi Mourad; ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti (in tema di nullità in considerazione della mancata conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, riqualificazione della condotta ascritta in termini di tentativo, mancata concessione della c.d. attenuante costituzionale) oltre che totalmente reiterativi dei motivi di appello (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello (pag. 3 in particolare quanto ai molteplici elementi dai quali desumere la piena conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte del ricorrente, in assenza di contestazione al momento dell'esame dello stesso, attesa la natura di nullità a regime intermedio della eventuale omessa traduzione in caso di provata mancata conoscenza della lingua italiana, Sez.
U, n. 30306 del 29/05/2025 sul tema di recente) e tendono, quanto al secondo e terzo motivo di ricorso, sia in tema di accertamento della responsabilità, che quanto alla dosimetria della pena a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01;
Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01); che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la portata della chiamata in correità e la presenza di espliciti riscontri al narrato (si vedano pagg.4 e seg., quanto alle caratteristiche della condotta e alla ampia valutazione della portata della stessa in tema di dosimetria della pena); osservato che deve essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di 2 O- merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione).
Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che deve essere disattesa la richiesta di revoca della misura cautelare in atto sia in considerazione dell'essere stata la stessa inoltrata ad organo non competente a valutare la richiesta di revoca o modifica della predetta misura, che atteso l'accertamento definitivo di responsabilità conseguente alla inammissibilità del ricorso, con conseguente carenza di interesse sul punto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa