Cassation appeal dismissed for generic grounds violating procedural requirements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding sentencing. The appellant argued for a violation of penal law and motivation defects, but the court found the grounds lacked specific elements required by Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court could not identify the specific arguments to exercise its supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal must specify the elements underlying the criticism; generic complaints lacking correlation with the contested decision fail to meet admissibility requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINNI FRANCESCO nato a CHIETI il 18/11/1985 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Zinni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine alla commisurazione della pena ex art. 133, cod. pen., è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che la genericità del motivo deriva anche dalla mancanza di specificità, desunta dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.