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Ordinanza — n. 765/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 765/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 765/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEDOGNI GIORDAN nato a CORREGGIO il 17/05/1994 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giordan Bedogni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56, 628, cod. pen., e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione alla qualificazione del fatto nei termini di rapina impropria consumata invece che nei termini di tentativo di rapina, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 765/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv.253153-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata rapina rapina qualificata furto per mestiere furto di lieve entità reato di poca entità confisca dei proventi di reato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEDOGNI GIORDAN nato a CORREGGIO il 17/05/1994 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giordan Bedogni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56, 628, cod. pen., e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione alla qualificazione del fatto nei termini di rapina impropria consumata invece che nei termini di tentativo di rapina, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che il giudice di merito ha adeguatamente motivato con argomentazioni corrette e privi di manifesti vizi di logicità, in particolare alle pagine 4-5 della sentenza impugnata, ove è stata fatta pertinente applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte, a mente del quale "ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa". (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117-01 in conformità con il principio affermato da Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv.253153-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dic