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Ordinanza — n. 764/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 764/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 764/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO FRANCESCO nato a NAPOLI il 28/06/1978 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Scognamiglio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., in relazione al quale ha trovato applicazione la circostanza di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., nonché del vizio di mancanza di motivazione per omesso riconoscimento delle ragioni a sostegno della richiesta di assoluzione del ricorrente, già oggetto di motivo d'appello, poi rinunciato in corso d'udienza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato in quanto in aperto contrasto con la disciplina giuridica e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale "la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale)" (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 764/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., in relazione al quale ha trovato applicazione la circostanza di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., nonché del vizio di mancanza di motivazione per omesso riconoscimento delle ragioni a sostegno della richiesta di assoluzione del ricorrente, già oggetto di motivo d'appello, poi rinunciato in corso d'udienza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato in quanto in aperto contrasto con la disciplina giuridica e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale "la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale)" (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa rinuncia al diritto procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ritiro della querela penale tacita revoca dell'opposizione procedura di ricusazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO FRANCESCO nato a NAPOLI il 28/06/1978 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Scognamiglio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., in relazione al quale ha trovato applicazione la circostanza di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., nonché del vizio di mancanza di motivazione per omesso riconoscimento delle ragioni a sostegno della richiesta di assoluzione del ricorrente, già oggetto di motivo d'appello, poi rinunciato in corso d'udienza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato in quanto in aperto contrasto con la disciplina giuridica e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale "la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale)" (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre