Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to repetitive arguments and failure to raise specific mitigation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Caldaras and Cirpaci inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a new trial based on lack of reasoning regarding criminal liability, sentencing aggravations, and the absence of statutory mitigation. The court rejected these claims because they merely reiterated grievances already dismissed in the appellate judgment and failed to properly raise the specific issue of mitigation under Article 62-bis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals are inadmissible if they merely repeat grievances already rejected in the appellate judgment or fail to raise specific statutory mitigation claims required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALDARAS CAZAICA nato il 21/12/1997 CIRPACI ALEX nato a PIACENZA il 24/11/1999 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; ie
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Cazaica Caldaras e Alex Cirpaci; ritenuto che i motivi di ricorso, che deducono la ricorrenza del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, rispettivamente in ordine: - il primo, al giudizio di responsabilità a carico dei ricorrenti per il reato di cui agli artt. 110, 61, n. 7, 640, cod. pen.; - il secondo, all'omessa applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen.; - il terzo, all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen.; - il quarto, alla mancata esclusione della recidiva contestata alla ricorrente Caldaras; -il quinto, all'eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio inflitto, sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), oltre che manifestamente infondati, giacché censurano la motivazione della sentenza impugnata, la quale tuttavia si declina in argomentazioni esaustive, corrette giuridicamente ed esenti da manifesta illogicità (in particolare, si vedano pag. 5-10 con riferimento alla valutazione delle risultanze processuali poste a fondamento del giudizio di responsabilità, rappresentate precisamente dalle dichiarazioni della persona offesa, nonché dal riconoscimento fotografico da costei effettuato e dall'identificazione fotografica effettuata dal Petitti; pag. 2 con riguardo alla sussistenza del danno di rilevante entità, a fondamento dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen.; pag. 11 con riferimento all'impossibilità di riconoscere l'art. 131-bis, cod. pen., in ragione dell'elevata portata offensiva e dell'abitualità della condotta delittuosa dei ricorrenti; pag. 5 sulla sussistenza dei requisiti per ritenere fondata l'applicazione della recidiva alla ricorrente, considerati i suoi numerosi precedenti lucro-genetici e l'infra-quinquennalità del reato ascrittole; infine, pag. 13 con riguardo alla piena congruità della misura di pena, tenuto conto del danno rilevante arrecato alla persona offesa, della spiccata intensità del dolo e della notevole capacità a delinquere dei ricorrenti comprovata dai precedenti registrati nel casellario giudiziale); ritenuto che in particolare il quarto motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme anche in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena 2 loa di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01) e che comporta valutazioni di merito precluse alla cognizione della corte di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec