Criminal appeal dismissed as generic for failing to specify legal violation elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the sole ground of attack. The appellant argued for a violation of penal and procedural law regarding the denial of generic mitigating circumstances, but the appellate court's reasoning was deemed logically sound and specific. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity to allow the appellate judge to exercise its supervisory power, resulting in dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements constituting the alleged violation of law or procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA DAMIANO nato a REGGIO CALABRIA il 05/09/1977 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Damiano Bevilacqua; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e di legge processuale in ragione del diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente articolata ed esente da manifeste illogicità (si veda pag. 4 ove si rileva che la pena base non risulta lontana dal minimo edittale e che comunque non sussistono elementi positivi tali da giustificarne una diminuzione), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; e che lo stesso motivo è generico anche perché privo di specificità, dedotta dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.