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Ordinanza — n. 759/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription and sentencing errors due to lack of specific procedural arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 759/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Manglaviti's appeal inadmissible, rejecting claims regarding the prescription of the crime and sentencing errors. The appellant argued for the extinction of the offense due to prescription periods, but the court found his calculations ignored statutory suspension periods and lacked the specific procedural detail required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the court dismissed arguments about sentencing violations as mere repetitions of lower court grievances without new legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 159 c.p.; Art. 648-bis c.p.; Art. 132, 133 c.p.; The appeal is inadmissible if the applicant fails to specifically address the procedural sequence and factual elements required to prove the maturity of the prescription term, and if the grounds for cassation are merely reiterative of arguments already rejected by the appellate court.

Parole chiave

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prescription of crime suspension periods inadmissible appeal specific procedural argument sentencing discretion reiterative grounds Article 581 c.p.p. restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 159 c.p.
Art. 581 c.p.p.
Art. 648-bis c.p.
280735-01); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che deducono la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di mancanza e di illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione, rispettivamente, dell'attenuante di cui all'art. 648-bis, quarto comma, cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021
277495-01, Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F.;
Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019
(Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019
pen., sono entrambi non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
271243; 2 loà_ Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013
259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGLAVITI GIOVANNI nato a SAN LUCA il 21/06/1964 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giovanni Manglaviti; lette le memorie depositate dalla difesa in data 28/11/2025; letta la memoria difensiva del 18/11/2025, con la quale sono state ribadite le considerazioni critiche articolate nei motivi di ricorso al fine di escludere la inammissibilità del ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di mancanza di motivazione in ordine all'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non solo è manifestamente infondato poiché prospetta un calcolo dei termini in palese conflitto con il parametro normativo, in quanto non comprende i periodi di sospensione ai sensi dell'art. 159, cod. pen., in considerazione dei quali il reato non può dirsi già prescritto (attesi i periodi di sospensione per complessivi 532 giorni, con individuazione della data di decorso del termine di prescrizione nella data 14/04/2026), ma anche aspecifico e generico, atteso che si prospettano deduzioni generiche, senza fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e senza dimostrare, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez.5, n. 12903 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01); che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495-01, Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F.;

Rv. 280735-01); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che deducono la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di mancanza e di illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione, rispettivamente, dell'attenuante di cui all'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., e della determinazione della pena ai sensi degli artt. 132, 133, cod. pen., sono entrambi non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridicamente corrette, nonché conformi alla consolidata giurisprudenza, a tenore della quale, appartenendo la commisurazione della pena alla discrezionalità del giudice del merito, nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; 2 loà_ Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.) (si vedano, in particolare, pagg. 6- 7 della sentenza impugnata, in cui l'ipotesi attenuata del riciclaggio viene correttamente esclusa alla luce del non modico valore del bene oggetto di reato e della complessiva gravità del fatto desunta dal comportamento del ricorrente: entrambi elementi sulla base dei quali il giudice di merito ha ritenuto congrua la misura di pena irrogata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci