Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 756/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for reiterative complaints and procedural errors regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 756/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for violation of law regarding criminal liability and lack of mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment. The court rejected the prescription defense due to a calculation error regarding the statutory suspension period applicable to the offense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 633 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 161 cod. pen.; Legge 107/2017: Appeals based on reiterative complaints of the appellate court's reasoning are inadmissible, and prescription calculations must strictly account for statutory suspensions applicable to the specific offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterative complaints criminal liability prescription period mitigating circumstances statutory suspension court costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 633 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod.
Art. 161 cod. pen.
Legge 23 giugno 2017, n. 107
pen.), stante l'erroneità del calcolo effettuato dal ricorrente nel quale non viene contemplata la sospensione di un anno e sei mesi prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 107 (cd.
art. 161 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., sono entrambi non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNOLO ROSARIO nato a PLATI il 14/02/1957 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; le

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Rosario Spagnolo; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono entrambi la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine, rispettivamente, al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 633, cod. pen., nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., sono entrambi non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali e prive di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata con riguardo al positivo accertamento della condotta di invasione di edifici da parte del ricorrente, nonché pag. 6 con riferimento all'esclusione delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti specifici e delle modalità della condotta, tali da rivelare la personalità proclive al delitto del ricorrente), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; considerato che il terzo motivo di ricorso, che deduce il decorso della prescrizione, è manifestamente infondato, giacché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo (per omessa considerazione anche del disposto dell'art. 161 cod. pen.), stante l'erroneità del calcolo effettuato dal ricorrente nel quale non viene contemplata la sospensione di un anno e sei mesi prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 107 (cd.

Legge Orlando), e alla cui disciplina soggiace invece il fatto in esame, risalente al 2018; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5