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Ordinanza — n. 754/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 754/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 754/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERFETTO VALENTINO nato a CIRO MARINA il 11/01/1977 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Rit)7 Letto il ricorso presentato nell'interesse di Valentino Perfetto; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, e precisamente:- il primo, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al diniego di applicazione della sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis, cod. pen.; - il secondo, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e legge processuale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni del teste Mattiello;- il terzo, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per omessa esclusione della recidiva, sono tutti non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Regesto Legislator

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art. 234 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 754/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 168-bis, cod. pen.; - il secondo, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e legge processuale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni del teste Mattiello;- il terzo, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per omessa esclusione della recidiva, sono tutti non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione truffa all'assistenza sociale assistenza riabilitativa restituzione dell'assistenza sociale dipendenza dall'assistenza sociale misura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 234 cod. proc. pen
Mattiello relativa alla conversazione registrata su file audio relativo alla richiesta di intervento del 118, trascritto solo per comodità, ed acquisito al fascicolo processuale come documento di cui all'art. 234 cod. proc. pen.; pag.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERFETTO VALENTINO nato a CIRO MARINA il 11/01/1977 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Rit)7

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Valentino Perfetto; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, e precisamente:- il primo, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al diniego di applicazione della sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis, cod. pen.; - il secondo, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e legge processuale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni del teste Mattiello;- il terzo, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per omessa esclusione della recidiva, sono tutti non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, e anche manifestamente infondati, giacché censurano presunte illogicità della motivazione, la quale tuttavia appare corredata di argomentazioni pertinenti e prive di vizi logici (si vedano, in particolare, pag. 11 in relazione alla piena utilizzabilità della deposizione del teste di p.g. Mattiello relativa alla conversazione registrata su file audio relativo alla richiesta di intervento del 118, trascritto solo per comodità, ed acquisito al fascicolo processuale come documento di cui all'art. 234 cod. proc. pen.; pag. 15 con riferimento al diniego di applicazione della sospensione con messa alla prova in ragione della pericolosità sociale del ricorrente, considerata apprezzabile sulla base delle precedenti condanne e della gratuità della sua condotta, avendo il ricorrente offerto la propria disponibilità alla commissione del fatto anche senza un diretto e personale vantaggio patrimoniale; pag. 14 con specifico riferimento all'applicazione della recidiva, confermata dalla relazione specifica tra il reato addebitato al ricorrente e le precedenti condanne a suo carico per reati simili, dalle quali dedurre la totale mancanza di efficacia deterrente, nonché l'apprezzabile pericolosità sociale del Perfetto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dice