Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 753/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 753/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 753/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIRNOVAN VOICU MITICA nato il 05/09/1998 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; 4t, Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mitica Voicu Tirnovan; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge processuale per inosservanza del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, nonché il secondo motivo, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e processuale e del vizio di carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, sono entrambi non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 753/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 24446 del 15/02/2019, Dossena, Rv. 276635-01 - nonché pagg. 5-6 sui non risalenti precedenti del ricorrente e sulle modalità della condotta, dai quali desumere la maggior riprovevolezza del fatto rispetto ai precedenti commessi, nonché la maggior pericolosità del ricorrente in relazione a nuovi delitti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza revisione in materia penale reato continuato riconsiderazione impugnabilità della decisione di rinvio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIRNOVAN VOICU MITICA nato il 05/09/1998 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; 4t,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mitica Voicu Tirnovan; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge processuale per inosservanza del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, nonché il secondo motivo, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e processuale e del vizio di carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, sono entrambi non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e ivi puntualmente disattese, con argomentazioni pertinenti ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove si esclude che la diversa indicazione del tempus commissi delicti nel capo d'imputazione incida negativamente sulla correlazione tra imputazione e sentenza quando ciò non osti all'individuazione del fatto per cui si procede, attesa la evidente e richiamata ricorrenza di un mero errore materiale, per come emergente dagli atti acquisiti sulla base del rito prescelto - Sez. 3, n. 22146 del 31/01/2017, C., Rv. 270506-01;

Sez. 5, n. 24446 del 15/02/2019, Dossena, Rv. 276635-01 - nonché pagg. 5-6 sui non risalenti precedenti del ricorrente e sulle modalità della condotta, dai quali desumere la maggior riprovevolezza del fatto rispetto ai precedenti commessi, nonché la maggior pericolosità del ricorrente in relazione a nuovi delitti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicemb