Ordinanza — n. 753/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIRNOVAN VOICU MITICA nato il 05/09/1998 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; 4t, Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mitica Voicu Tirnovan; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge processuale per inosservanza del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, nonché il secondo motivo, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e processuale e del vizio di carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, sono entrambi non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 753/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 24446 del 15/02/2019, Dossena, Rv. 276635-01 - nonché pagg. 5-6 sui non risalenti precedenti del ricorrente e sulle modalità della condotta, dai quali desumere la maggior riprovevolezza del fatto rispetto ai precedenti commessi, nonché la maggior pericolosità del ricorrente in relazione a nuovi delitti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIRNOVAN VOICU MITICA nato il 05/09/1998 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; 4t,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mitica Voicu Tirnovan; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge processuale per inosservanza del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, nonché il secondo motivo, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e processuale e del vizio di carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, sono entrambi non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e ivi puntualmente disattese, con argomentazioni pertinenti ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove si esclude che la diversa indicazione del tempus commissi delicti nel capo d'imputazione incida negativamente sulla correlazione tra imputazione e sentenza quando ciò non osti all'individuazione del fatto per cui si procede, attesa la evidente e richiamata ricorrenza di un mero errore materiale, per come emergente dagli atti acquisiti sulla base del rito prescelto - Sez. 3, n. 22146 del 31/01/2017, C., Rv. 270506-01;
Sez. 5, n. 24446 del 15/02/2019, Dossena, Rv. 276635-01 - nonché pagg. 5-6 sui non risalenti precedenti del ricorrente e sulle modalità della condotta, dai quali desumere la maggior riprovevolezza del fatto rispetto ai precedenti commessi, nonché la maggior pericolosità del ricorrente in relazione a nuovi delitti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicemb