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Ordinanza — n. 751/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 751/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 751/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAHAMI ABDELGHANI nato il 01/05/1992 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Abdelghani Bahami; ritenuto che i tre motivi di ricorso, che deducono rispettivamente: il primo, la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di manifesta illogicità e di carenza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen., per la ritenuta sussistenza del dolo da riferire alla fattispecie imputata; il secondo, la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il terzo, la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione agli artt. 53, 56-quater e 58 L. n. 689/1981, per la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, sono tutti non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 751/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 474, secondo comma, cod. pen., per la ritenuta sussistenza del dolo da riferire alla fattispecie imputata; il secondo, la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il terzo, la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione agli artt. 53, 56-quater e 58 L. n. 689/1981, per la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, sono tutti non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Parole chiave

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contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite contravvenzione bagatellare infrazione doganale confisca dei proventi di reato vendita girovaga
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAHAMI ABDELGHANI nato il 01/05/1992 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Abdelghani Bahami; ritenuto che i tre motivi di ricorso, che deducono rispettivamente: il primo, la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di manifesta illogicità e di carenza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen., per la ritenuta sussistenza del dolo da riferire alla fattispecie imputata; il secondo, la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il terzo, la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione agli artt. 53, 56-quater e 58 L. n. 689/1981, per la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, sono tutti non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, e sono altresì manifestamente infondati giacché denunciano illogicità che non emergono dalla sentenza impugnata, la quale, anzi, adeguatamente motiva in relazione a tutti e tre i punti sopra esplicitati con argomentazioni prive di vizi logici e non censurabili in questa sede, attenendo queste a valutazioni di merito le quali, quando prive di vizi logici manifesti, risultano precluse alla cognizione di questa Corte (in particolare, si veda pag. 3, con riferimento alla responsabilità per il reato contestato al ricorrente, dedotta dall'accertata natura contraffatta della merce; pag. 6 sul diniego di applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., fondato su articolata motivazione conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte; infine, pag. 7 in ordine all'insussistenza dei presupposti per accogliere la richiesta di conversione della pena pecuniaria, stante la mancanza di garanzie di solvibilità del ricorrente e l'inadeguatezza della pena pecuniaria ai fini della funzione rieducativa della pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 (AL

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5