Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments already rejected in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mike Mazzaferro's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mazzaferro argued that the Court of Appeal violated the law by misinterpreting evidence regarding his liability for money laundering and incorrectly denied general mitigating circumstances. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already dismissed in the appellate judgment, which had logically addressed the facts and the defendant's conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 604 c.p.p.: Appeals based on reiterated grievances from the second instance judgment or lacking specific comparison with the appellate court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZAFERRO MIKE nato a TORINO il 06/01/1983 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; tio/
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mike Mazzaferro; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione per travisamento della prova in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel reato presupposto di quello di riciclaggio contestatogli ai sensi degli artt. 110, 81, 648-bis, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 6-8 della sentenza impugnata sulla valutazione delle risultanze processuali e, precisamente, pag. 8, ove si esclude la partecipazione del Mazzaferro nel reato presupposto, identificando tale reato in una appropriazione indebita da parte Marchesin, sicché il ricorso appare sul punto del tutto aspecifico e generico avendo la Corte di appello escluso che il reato presupposto possa identificarsi nel furto come indicato dalla difesa), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura l'illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è anch'esso non consentito in quanto reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese (si rinvia a pag. 9 della sentenza impugnata) in assenza di confronto con la motivazione del tutto logica della Corte di appello, oltre che manifestamente infondato, giacché il giudice di merito adeguatamente fonda il proprio convincimento sulle modalità della condotta, connotate da particolare gravità, e sul contegno processuale non collaborativo del ricorrente, aderendo così alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorn